Premesso che
-il C.F.S di Pesaro ha emesso due verbali di accertamento a carico dei sigg. Terenzi Franco e Baldini Terzo poiché i loro motocicli si trovavano sulla spiaggia in zona Fosso Sejore, comune di Fano, in violazione dell’art. 5 della L.R. 52/1974 che recita: “nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive, e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico, o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi meccanici per esigente produttive o di pubblica utilità. La circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi di quelli di cui al comma precedente sono consentite con autorizzazione del sindaco del comune interessato…..Omissis”.
-successivamente i sigg. Terenzi e Baldini hanno inoltrato scritti difensivi al Sindaco del Comune di Fano, che tuttavia, valutati i chiarimenti forniti dal C.F.S., ha emesso due ingiunzioni di pagamento, alle quali sono seguiti i ricorsi al Tribunale di Pesaro da parte dei sigg. Terenzi e Baldini.
-in data 20 giugno 2005 il giudice dott. Emanuele Mosci accoglie i ricorsi dei sigg. Terenzi e Baldini contro il Comune di Fano e annullano i verbali di accertamento del C.F.S di Pesaro, con sentenze n. 115/05 e 116/05
-le sentenze sostengono che l’art. 5 della L.R. 52/1974 non trovi applicazione nei casi in questione, in quanto l’area privata non era aperta al pubblico, poiché vi era una sbarra che impediva l’accesso ad un numero indeterminato di persone, e inltre potevano accedere all’area solamente persone autorizzate dalla proprietà.
Visto che
-nell’emettere la sentenza non si è tenuto conto della testimonianza del C.F.S. il quale afferma che l’area in cui si trovavano in sosta i motocicli, era accessibile da più lati, trattandosi di un tratto di arenile non recintato, quindi aperto al pubblico;
-la sbarra di cui viene fatta menzione nella sentenza non impedisce l’accesso di chiunque all’area privata in questione;
Considerato che
-l’annullamento dei verbali di accertamento crea un grave precedente che pregiudica la piena l’applicazione della L.R. 52/1974 “Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali” in casi analoghi su tutto il territorio marchigiano;
-è necessario tutelare con il massimo rigore l’integrità delle spiagge, specialmente quelle con un elevato grado di naturalità, come nel caso specifico è l’area floristica di Baia del Re.
Interroga il sindaco per sapere
se è intenzione di questa Amministrazione ricorrere contro le sentenze 115/05 e 116/05 del Tribunale civile di Pesaro – Sezione distaccata di Fano, e quindi ribadire esatta rispondenza dei fatti rispetto all’interpretazione parziale che ne ha fatto il giudice nell’emettere le due sentenze che annullano i verbali di accertamento del C.F.S. di Pesaro.
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